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La Cessione del V ( Cessione del Quinto dello Stipendio )
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La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare tipologia di prestito personale da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare dell'emolumento valutato al netto di ritenute. Viene disciplinato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di ?sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi salari e pensioni? e relativo regolamento attuativo D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895. Il nome Cessione del Quinto di Stipendio deriva dal fatto che l’importo massimo della rata di rimborso del prestito non può superare il valore di 1/5 (cioè il 20%) dello stipendio mensile netto continuativo. La durata massima consentita è di 120 mesi e la minima abitualmente non è inferiore ai 24 mesi. Il termine massimo della durata non può eccedere il termine del rapporto di lavoro e il pensionamento, tranne che per i dipendenti ministeriali, i quali possono decidere se estinguere il debito o traslarlo sulla pensione. Oggi è possibile l'accesso alla Cessione del Quinto dello Stipendio anche da parte dei Pensionati ed in questo caso la scadenza non può eccedere il 90esimo anno di età. La legge prevede che, al momento della stipula del contratto con la società finanziaria, si stipuli anche una assicurazione sui rischi vita ed impiego. Nel caso di "rischio impiego" l'assicurazione interviene, ma ha diritto di rivalsa nei confronti del debitore, nei limiti del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) fino a quel momento maturato: tale cifra, accantonata dall'azienda in un apposito fondo, resta quindi indisponibile per il mutuatario che accede al finanziamento; si tratta quindi di un'assicurazione a vantaggio della finanziaria. Nel caso di "rischio vita", l'assicurazione interviene senza vantare diritto di rivalsa nei confronti degli eredi. Come previsto dall'ultima versione del D.P.R. 180/50 (aggiornato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, "Recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico , sociale e territoriale"), questa tipologia di prestito è destinata a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia dello Stato e del comparto para-statale (come specificamente previsto dal testo originale del provvedimento legislativo) che delle aziende private (come definitivamente sancito dagli aggiornamenti previsti dalla Legge 80/05). Nella stessa legge 80/05 è stata estesa la possibilità di cedere parte della propria retribuzione anche ai pensionati di tutti gli Enti Pensionistici. La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il rimborso avviene con trattenuta della rata direttamente in busta paga. Tale peculiarità fa si che il rischio di insolvenza volontaria del debitore venga abbattuto fortemente, visto che, una volta dato il proprio consenso alla trattenuta in busta paga, il cedente non può più revocare il pagamento. Da ciò deriva anche che, in virtù della forma tecnica del prodotto, è previsto il coinvolgimento del datore di lavoro nell'estinzione del finanziamento quale condizione fondamentale per l'erogazione del prestito. In buona sostanza sarà il Datore di Lavoro a pagare la rata alla Banca trattenendo contestualmente l'importo dalla busta paga del proprio dipendente. Come qualsiasi prodotto finanziario estinguibile secondo la formula della rateizzazione, elementi finanziari principali di tale operazione sono: · la rata la cui entità viene determinata entro una soglia massima pari al quinto dello stipendio percepito dal debitore. Tale importo, una volta determinato contrattualmente, resta fisso durante l'intero piano di ammortamento, non essendo prevista dal legislatore la possibilità di variarla durante l'estinzione del prestito, a meno che non si tratti di rinnovo ante termine (per il quale, in ogni caso, debbono comunque essere trascorsi almeno i 2/5 del periodo di ammortamento, ossia il 40%); · si precisa che il rinnovo ante termine è possibile anche prima dei 2/5 se rinegoziamo il finanziamento di cessione passando da una durata di 60 mesi ad una a 120 mesi per una sola volta. · periodicità delle rate di rimborso, previste dal legislatore con cadenza mensile; · la durata del finanziamento, stabilita entro un massimo di dieci anni (120 mensilità), compatibilmente con la data di pensionamento anche se dipendenti ministeriali hanno la · facoltà di trasferire il finanziamento sulla pensione e talvolta anche alcuni pubblici. · il tasso d'interesse (tasso annuo nominale o TAN), previsto fisso dal legislatore per tutta la durata del finanziamento, e la struttura dei costi dell'operazione, sintetizzati dal Tasso annuo effettivo globale (TAEG) che comprende tutti i costi anche i premi assicurativi. Il D.P.R. 180/50, che disciplina l'erogazione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa a tutela dell'intermediario finanziario che eroga il finanziamento nei casi di morte e di perdita del lavoro. Proprio perché la legge prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa, nella cessione del quinto sono le assicurazioni che in definitiva stabiliscono i criteri per assumere il rischio o meno delle pratiche per tipologia di cliente. I dipendenti statali hanno più facilità nell'accedere a questo tipo di finanziamento in quanto meno "rischiosi" per le assicurazioni e istituti di credito. Naturalmente per i pensionati c'è solo la copertura rischio vita, in Caso di Morte del cliente l'assicurazione estingue il debito residuo. |


