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Aziende in crisi

L'attività di Prim grazie alle figure professionali in convenzione è anche quella di assistere l'Impresa Sarda sopratutto nei momenti più duri del ciclo produttivo.
Assistere le Aziende in Crisi è un dovere, per chi come Prim, ha fatto della presenza e professionalità verso l'Imprenditoria Sarda, un ''marchio di Fabbrica''.

Questa attività è volta dunque a ripianare i debiti aziendali attraverso forme ordinarie del Credito, attuando una politica inversa per la richiesta di finanziamenti e per le future cancellazioni sia delle posizioni negative nelle centrali rischi sia in quelle posizioni debitorie che non permettono l'accesso al Credito Ordinario.

Il tutto attuando uno studio completo e professionale dell'Azienda attraverso:

- Ristrutturazione di Imprese con redditività inferiori alla media;

- Ristrutturazioni di Imprese caratterizzate da squilibri finanziari che non
permettono il regolare rimborso delle rate dei vari finanziamenti contratti;

- Ristrutturazione debitoria di Aziende sovra indebitate;

- Ristrutturazioni attraverso la vendita delle quote con posizioni debitorie.

Prim vi aiuterà nell'accensione di nuovi Crediti e ripianerà la vosta  posizione debitoria, ma vi accompagnerà anche nella cancellazione di posizioni negative e debitorie grazie ad uno staff collaterale.

 

La PRIM si occupa di risolvere i problemi delle aziende in crisi con il Fisco e/o Fornitori e particolarmente indebitate senza far ricorso a nuovi finanziamenti attraverso l’utilizzo di innovativi strumenti giuridici per:
• Favorire la liquidazione aziendale conservando il valore dell’impresa in ragione del miglior realizzo.
• Aiutare gli imprenditori a liquidare l’azienda attraverso le nostre capacità transative con i fornitori
• Proteggere le proprietà personali dei soci solo nei casi in cui non vi sia nella maniera più assoluta il rischio di revocatoria
• Limitare le possibilità di fallimento
• Favorire il trasferimento dell’azienda salvando le maestranze

I professionisti convenzionati PRIM da anni hanno individuato l’istituto giuridico del Trust quale tra i migliori strumenti per la soluzione delle più svariate problematiche connesse alla protezione e trasferimento dei patrimoni mobiliari, immobiliari aziendali e utilizzabile anche nei casi di crisi finanziarie personali ed aziendali.


Servizi Fiduciari

L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato, dove il fiduciante trasferisce un diritto al fiduciario che ha l'obbligo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo. Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, il patrimonio del fiduciante. La proprietà di quest’ultimo rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo.
Il fiduciante ha lo scopo primario che gli siano garantiti la custodia, l’esercizio dei diritti inerenti ai beni e la riservatezza nei confronti di tutti coloro che non siano dotati di un legittimo potere di indagine.
Prim grazie alle molteplici convenzioni offre i seguenti servizi di intestazione fiduciaria:

·      Intestazione e amministrazione di titoli e valori mobiliari e contratti in genere;

·      Amministrazione di patrimoni, donazioni, legati, ecc.;

·      Partecipazioni in società di capitali (quotate e non quotate) 

·      Sottoscrizione di aumenti di capitale e prestiti obbligazionari;

·      Conferimento di mandati irrevocabili alla fiduciaria in occasione di passaggi generazionali

·      Attribuzione di stock option

·      Contraente nonchè beneficiario di polizze assicurative

·      Intestazione di contratti di gestione patrimoniale

·      Intestazione di depositi titoli e conti correnti

·      Sottoscrizione di prestiti obbligazionari o strumenti di debito emessi da società quotate o non quotate.

L’intestazione fiduciaria può essere attuata:

·      Per beni già in possesso del cliente (fiduciante)

·      Per beni acquistati su incarico dello stesso fiduciante.

·      Per beni acquistati da un terzo fiduciante, realizzando in tal modo il trasferimento della proprietà dei beni fiduciati, ferma restando l’intestazione degli stessi in capo alla società fiduciaria.

 

Analisi del Debito

Prim grazie alle società convenzionate è in grado di effettuare uno studio preciso sulla vostra azienda individuando le criticità aziendali, successivamente si occuperà di analizzare in maniera approfondita le criticità individuate, attuando o un piano di risanamento o comunque determinando una strategia vincente per l'uscita della crisi della vostra impresa. Attraverso una pianificazione programmata Aziendale Prim sarà in grado di gestire il modo meno dispendioso e più efficace di risollevare le sorti della tua impresa.

 

Trust

Prim in collaborazione con le Società in convenzione è in grado di assistere i propri iscritti nella fase di ideazione e strutturazione del Trust. 

Cos'è il Trust?

Il trust è un istituto giuridico operativo in Italia dal 1 gennaio 1992, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985, che ha reso il nostro Paese la seconda Nazione Europea a ratificare l’accordo dopo l’Inghilterra.

Con il trust, è possibile strutturare un rapporto fiduciario tra un primo soggetto, denominato disponente (o settlor) e un secondo soggetto, denominato (trustee), che amministrerà il patrimonio dei beni inseriti all'interno del trust.

Uno degli scopi principali del trust è la segregazione patrimoniale tra il patrimonio personale o societario del settlor e del trustee, e quello del trust.

In tal modo, i beni conferiti nel Trust, se pur di proprietà del Settlor, non potranno essere aggrediti da creditori, ma bensì esclusivamente dagli eventuali creditori inseriti all'interno dell'atto di Trust.

Appunto una tipologia di Trust è quella allo scopo di garanzia.

E' possibile dunque creare un Trust dove potranno essere immessi, beni immobili e mobili. I Trust dove verranno immessi prevalentemente Immobili sono detti appunto Trust Immobiliari. Per molti creare un Trust Immobiliare significa una gestione semplificata, rispetto a società Immobiliari sopratutto in termini di costo. Questo anche perchè è possibile delineare una suddivisione in previsione futura dei beni ( in caso di decuius ). In questo caso il Trustee o Amministratore potrà effettuare qualsivoglia tipologia di operazioni come un normale procuratore, previo contratto specifico formulato prima dell'Atto ufficiale di Disposizione.

I Trust con conferimento di immobili.

Quando si conferiscono in un Trust beni immobili è il trustee ad assumersi la responsabilità dell'amministrazione, sempre e comunque nel pieno rispetto del mandato del trust.

Normalmente i profitti della gestione (ad esempio la locazione di un immobile conferito in trust) potranno anche essere destinati al beneficiario, o transitare all'interno dell' asset patrimoniale costituita dal trust.

Ammissibilità del trust in Italia
Il Codice Civile (art. 2645-ter) prevede che mediante atto pubblico un bene immobile o mobile registrato (ad es. un’automobile) può essere destinato alla realizzazione di “interessi meritevoli di tutela” per un periodo di tempo massimo di 84 anni o per tutta la vita del beneficiario, se persona fisica.

Aspetti fiscali
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, nel nostro ordinamento manca una disciplina specifica per il trust e quindi dovranno essere applicate disposizioni relative ad altri istituti. Quindi, relativamente al trust immobiliare, l’attribuzione di un bene immobile a un trust riscontra un diverso trattamento a seconda che il disponente sia una persona fisica o un’azienda. Infatti , solo in questa seconda ipotesi, matura (ai fini IRPEF o IRES) per il disponente una plusvalenza.
Sempre nella tassazione diretta, se il bene in trust produce dei redditi (come, ad es. un affitto) questi sono assoggettati ad IRES con un’aliquota del 33%.
Se poi tale bene viene “assegnato” a eventuali beneficiari, si pone anche la questione del regime fiscale ad essi riservato.
Secondo la dottrina più autorevole si tratterebbe di somme non tassabili.

Relativamente alle imposte indirette, specificatamente per l’imposta di registro, il primo atto fiscalmente importante è dato dall’Atto Istitutivo del trust, in quanto atto “non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.

La Convenzione dell'AIA

Per il Trustla Convenzione de l’Aja costituisce la base normativa ritenuta tradizionalmente più importante in materia di trust, in grado di divenire fonte di impulso per il riconoscimento – nel diritto interno – di questo particolare gruppo di rapporti giuridici.

La Convenzione cui si fa riferimento, datata 1 luglio 1985, è stata ratificata dall’Italia in data 16 ottobre 1989, con una velocità che ha fatto della Penisola il secondo Paese ad adottare tale insieme di disposizioni applicabili ai trust, dietro solamente al Regno Unito.

Il documento attribuisce al trust una definizione oramai universalmente riconosciuta, stabilendo all’articolo 2 che per trust si debbano intendere quei “rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”.

Da quanto enunciato, è possibile anche trarre considerazione dei singoli elementi che consentono l’individuazione del trust.
Sulla base dell’articolo 2 della Convenzione costituiscono infatti tale rapporto giuridico la presenza di una causa – cioè dell’insieme dei beni sotto il controllo della gestione del trustee finalizzata al raggiungimento dello scopo dettato dal disponente, il controllo dei beni da parte dello stesso trustee, la volontà del costituente che conferisce i beni nel trust, e lo scopo essenziale del trust, costituito dal perseguimento di un fine specifico.

LA VERSATILITA' DEL TRUST

 

La versatilità del trust è una delle caratteristiche più rilevanti e importanti, in quanto è in grado di adattarsi ai singoli casi specifici, rispondendo anche alle esigenze di casi che riguardano soggetti deboli.

La versatilità si tratta nel caso di persone diversamente abili, il trustee ha il compito di disporre del patrimonio anche per far fronte alle spese necessarie al soggetto oggetto del Trust.

Il patrimonio così è indirizzato ad assolvere una specifica funzione che non può essere in nessun modo modificata. Si tratta di una gestione economica dei beni finalizzata ad un obiettivo, in questo caso si assolve oltre alla funzione di garantire alla persona interessata le cure necessarie, anche una tutela da eventuali soggetti intenzionati ad aggredire il patrimonio.

Trattandosi di un istituto molto versatile, assicura nello stesso tempo, protezione anche a più soggetti, come può accadere nel caso di un ragazzo disabile con l’assistenza prima dei genitori e poi alla loro morte del ragazzo stesso.
Grazie alla sua grande adattabilità il soggetto riesce a trovare sempre la formula adeguata che possa garantirli una protezione totale.

è un istituto che oggi in Italia ha trovato una perfetta applicazione, nonostante lo si è acquisito dalla 
common law, risulta essere perfettamente integrato nel sistema giuridico.

Grazie al suo effettivo riconoscimento si ha un istituto a cui potersi rivolgere in molti casi dove sembra che la legge non offra nessuna tutela. Il trust è considerato giuridicamente valido anche grazie a questa sua peculiarità, di trovare una soluzione adeguata ai casi che si presentano.

 

Il Trust di Garanzia

Il ricorso al trust a fini di garanzia è fenomeno frequente nella prassi dei mercati finanziari. Al riguardo è stato osservato che è questa “una delle funzioni più preziose che il trust svolge nel mondo degli affari ed uno dei principali motivi della corsa verso il trust”.
Le ragioni del ricorso al 
trust a fini di garanzia risiedono essenzialmente nell’esigenza, particolarmente avvertita dagli operatori economici, di costituire garanzie del credito che non debbano sottostare ad eccessivi formalismi e, soprattutto, che consentano al creditore, in caso di inadempimento, l’escussione senza dover passare per una procedura esecutiva.

Non si può evitare, al riguardo, di muovere dall’esame di uno dei precedenti italiani editi: l’oramai noto decreto di omologazione emanato dal Tribunale di Milano nel dicembre del 1996.

Nel caso di specie, una società per azioni intendeva emettere un prestito obbligazionario. Al fine di agevolare il collocamento dei titoli tra i risparmiatori si rendeva opportuno rafforzare la posizione creditoria dei sottoscrittori, costituendo una garanzia reale su un immobile di proprietà della società medesima, composto da appartamenti locati.

La categoria delle obbligazioni assistite da garanzie personali o reali, su beni della società o di terzi, è ben nota alla nostra esperienza giuridica; tale tipologia di obbligazioni risponde all’esigenza di rafforzare l’aspettativa di adempimento degli obblighi assunti dall’emittente. L’operazione posta in essere dalla società emittente può riassumersi nei seguenti passaggi:

(a) conferimento dell’immobile ad una società controllata avente sede all’estero;

(b) emissione di nuove azioni da parte della società conferitaria;

(c) istituzione di un trust, regolato dalla legge di Jersey, Channel Islands, e nomina quale trustee di una società fiduciaria italiana;

(d) trasferimento al trustee delle azioni della società conferitaria.

L’aspetto più interessante dell’intera operazione è senz’altro contenuto nell’art. 4.6 del regolamento del prestito obbligazionario, che, richiamando l’atto istitutivo del trust, dispone che: “a. sopraggiunto il termine finale del trust, il trustee si accerta che il rimborso del prestito obbligazionario di cui all’art. 4 abbia avuto luogo e, in caso positivo, trasferisce i beni del trust al disponente; b. Qualora, invece, tale rimborso non abbia avuto luogo: 1) il trustee adotta, d’intesa con il tutore, le misure più opportune per rimborsare gli obbligazionisti, come per esempio l’alienazione dei beni del trust o del patrimonio della società controllata tramite di essi e comunque impiegando per questo fine ogni reddito e altro provento accumulato durante la vita del trust; 2) il trustee trasferisce al disponente quanto sia residuato dopo avere soddisfatto gli obbligazionisti”.

Ciò che maggiormente colpisce lo studioso civil law è senz’altro la circostanza che l’impiego del trust ha consentito alla società di costituire una garanzia sicura ed efficiente, poiché la realizzazione della stessa avviene attraverso una normale attività di diritto privato, senza che occorra l’intervento dell’autorità giudiziaria. La diffusione del trust a scopo di garanzia, pertanto, potrà avere l’effetto di accrescere il ruolo dell’autonomia privata nel settore delle garanzie reali; il che si rivela di estremo interesse nella nostra esperienza giuridica, tradizionalmente ostile verso la creazione, ad opera dei privati, di garanzie diverse dalle cause di prelazione tipizzate dal legislatore. L’istituto “funzionalmente equivalente” che il nostro ordinamento offre agli operatori economici è rappresentato dall’ipoteca sugli immobili della società. L’impiego di tale istituto avrebbe “consolidato” la posizione creditoria dei sottoscrittori in modo altrettanto efficace, poiché, come è stato osservato, “l’ipoteca costituisce una delle garanzie più tranquillanti e sicure”

Ed infatti, in base alla disciplina codicistica, l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto sul prezzo ricavato dall’espropriazione con preferenza assoluta sugli altri crediti (art. 2808, cod. civ.). Il codice civile italiano ha, inoltre, disciplinato espressamente la costituzione di ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore, risolvendo i problemi connessi alla costituzione della garanzia mediante iscrizione, soprattutto nel caso di titoli al portatore (art. 2831).

Il principale problema che si pone nel caso di costituzione di una garanzia in occasione dell’emissione di un prestito obbligazionario concerne, peraltro, non tanto la fase della costituzione, quanto quella della realizzazione della garanzia, in caso di mancato rimborso del capitale e degli interessi.

In tale fase, il creditore ha interesse a disporre di un meccanismo per procedere ad una rapida ed agevole realizzazione del credito garantito.  L’ipoteca non soddisfa tale interesse, poiché il creditore può realizzare il credito solo attraverso l’espropriazione del bene, nei modi previsti dal codice di procedura civile, e quindi attraverso la vendita e l’attribuzione del ricavato in via di prelazione rispetto agli altri creditori, ovvero mediante l’assegnazione giudiziale. Non è ammessa, per contro la vendita del bene ad opera dello stesso creditore, come previsto dall’art. 2797, cod. civ., in materia di pegno. La necessità di esperire le normali procedure esecutive per ottenere il soddisfacimento del credito costituisce spesso uno dei maggiori disincentivi alla conclusione di operazioni di finanziamento. Tale circostanza emerge in modo evidente soprattutto nel caso in cui l’operazione debba essere conclusa tra soggetti appartenenti a diversi ordinamenti, in ragione della comprensibile diffidenza da parte di soggetti esteri nell’affidarsi alla giurisdizione di un altro ordinamento, che non appaia idoneo ad assicurare un pronta soddisfazione dell’interesse del creditore.

Da quanto sin qui osservato è agevole concludere come l’ipoteca si riveli una garanzia inefficiente, ancorché “sicura”, nelle operazioni del mercato finanziario. Ne risulta altresì confermata la “superiorità” del trust a fini di garanzia, rispetto ai possibili “succedanei” di civil law. Inoltre, la scelta di ricorrere esclusivamente a strumenti di diritto privato per la realizzazione della garanzia consente una notevole flessibilità del regolamento negoziale posto in essere. Ed infatti, in caso di mancato rimborso del prestito, il trustee può adottare “le misure più opportune” nell’interesse degli obbligazionisti e sotto la vigilanza dell’enforcer. Così nel caso sottoposto al Tribunale di Milano, ove era lasciata aperta tanto la possibilità di vendita dell’immobile, o di alcuni appartamenti, quanto la possibilità di alienare la partecipazione azionaria o, ancora, di impiegare i canoni di locazione.

La fattispecie esaminata si rivela, infine, di notevole interesse sotto il profilo della metodologia del diritto comparato. Il confronto tra il trust e l’ipoteca rende infatti evidente la fallacia di una comparazione giuridica incentrata esclusivamente sul metodo della c.d. equivalenza funzionale degli istituti giuridici. Nel procedere alla comparazione tra gli istituti giuridici si rivela per contro indispensabile la considerazione dei “costi economici” derivanti dall’adozione degli istituti offerti dalle diverse esperienze giuridiche.

Vendita Società

Vendere la propria società in difficoltà o anche un solo ramo aziendale, significa poter ripartire con gli stessi clienti ma con un indebitamento inferiore o pari a zero.

Prim grazie ad accordi con Società in convenzione è in grado a seconda della tipologia di attività di reperire investitori per la tua Azienda o per una parte di essa.

A volte anche le migliori aziende evidenziano delle problematiche, ma attraverso uno studio di miglioramento gestionale è possibile cedere la propria azienda traendone un vantaggio economico che dia la possibilità di ripartire con minori o addirittura senza indebitamenti


 


 

 

 

 

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